BOTTI, SBOTTI E RESPONSABILITA'
- gil borz

- 24 dic 2025
- Tempo di lettura: 2 min
La tradizione dei botti di capodanno affonda nell'antichità, ma se qualcuno si fa male sul suolo pubblico la responsabilità di chi è ?
Nella terra di Amleto si sbattono i coperchi fuori dalla porta, in Cina i fuochi pirotecnici, da noi esplodono botti e petardi e tutti insieme tentano di allontanare gli spiriti maligni dall'ingresso nel nuovo anno. La tradizione è questa.
Poi c'è la realtà quotidiana e l'infinito canone normativo che la accompagna.
Su questo canone normativo, definito dal diritto alla tradizione che si contrappone al diritto alla quiete pubblica, il Sindaco di Vercelli, Avvocato Scheda, ha diramato una disposizione resa nota alla cittadinanza prevalentemente a mezzo social network (pagina comunale su FB), in cui appare evidente la vaghezza e l'approssimazione.
Il Sindaco infatti disciplina l’utilizzo dei botti di Capodanno che vengono consentiti
esclusivamente “dalle ore 23.30 alle 00.30 e solo in aree esterne al centro abitato”, da cui si immagina che i possessori di botti e petardi si rechino lungo gli argini e nelle risaie per dare sfogo alla loro tradizione.
A ben guardare, però, aree aperte come piazza Pajetta, Piazza Antico Ospedale, il Parco Kennedy e altre zone sono passabilmente “aperte”, e potrebbero essere percepite come invitanti dai bottaroli.
Inoltre la disposizione municipale non indica entro quale soglia di rumore (decibel) possano essere autorizzati botti urbani, petardi da ragazzini, girandole da balcone.
In sostanza mancano le definizioni puntuali e precise tanto delle aree in cui i botti sono consentiti quanto delle caratteristiche dei botti stessi, dato che tra una stellina e una “Maradona” passano etti di differenza esplosiva.
Ricordiamo, per inciso, che l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino venne condannata a causa di un “approccio superficiale, imprudente e negligente” nella gestione dell'evento sportivo del 2017 “con una sottovalutazione dei rischi” come evidenziato dalle motivazioni in Cassazione.
Apprezzeremo, quindi, un miglioramento della definizione nella disposizione comunale, in assenza della quale qualsiasi incidentalità avvenga sul suolo pubblico potrebbe, a ben guardare, essere attribuita non genericamente alla municipalità ma bensì alla persona del Sindaco.




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